Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, anche onoraria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché ai soggetti estranei a tali magistrature che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
      3. Ai fini della presente legge, il termine «magistrato» si intende riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 1 e 2.